Abolizione tariffe forensi
Ai gentili Colleghi
Al fine di dare utile notizia, all’esito della nota abolizione delle tariffe forensi e salvo a verificare auspicabili eventuali modifiche alla vigente normativa, si reputa opportuno comunicare quanto segue:
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atto di precetto: allo stato, onde evitare eventuali opposizioni, non è consentito all’avvocato indicare voci comunque riconducibili a competenze (diritti ed onorari); fatta salva la posssibilità di ottenere, qualora si instauri la procedura esecutiva, la liquidazione da parte del Giudice dell’esecuzione;
- procedimenti monitori: non vi è alcun impedimento acchè l’avvocato predisponga e depositi, unitamente al ricorso, una nota specifica contenente le normali voci riportate nell’ultima tariffa approvata (assumendo o meno quest’ultima come parametro di riferimento). Ciò non esclude che, per la quantificazione delle competenze, ci si possa rimettere all’equo aprrezzamento dei Giudici che, in linea generale, sembrano orientati a fare riferimento a dette tariffe.
